Art. 4.

      1. Al capo I del titolo IV del libro I del codice penale, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente:

      «Art. 98-bis. (Maggiorenni infraventicinquenni). - Il giudice può, nei confronti di persone che abbiano commesso il fatto dopo il compimento del diciottesimo

 

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anno di età, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno, senza pregiudizio per l'applicazione di riduzioni di pena in conseguenza della sussistenza di eventuali circostanze attenuanti, applicare una diminuzione della pena fino a un quarto quando rilevi che il fatto commesso è riconducibile a negativi processi di socializzazione e ritenga che l'inflizione di una pena diminuita favorisca la risocializzazione e il rispetto delle regole sociali.
      Sono esclusi dal beneficio di cui al primo comma gli autori di delitti connessi con la criminalità organizzata o con il terrorismo e di delitti consistenti in condotte lesive della libertà sessuale di minori».